Il parapetto é un elemento di protezione che serve ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. riguarda le normative parapetti e ringhiere (Criteri minimi per la messa in sicurezza dei balconi) I piani regolatori devono contenere le prescrizioni relative alla modalità della messa in sicurezza nella costruzione, riedificazione o modificazione dei balconi sulla base dei seguenti criteri minimi: – altezza dei parapetti dei balconi di almeno cm 100 e altezza delle soglie delle finestre di almeno cm 40;
- chiusura dei parapetti delle finestre con bacchette metalliche distanziate non oltre cm 10 l’una dall’altra. È vietata la chiusura con barre o altri elementi posti in senso orizzontale rispetto al piano del balcone;
- in caso di presenza di fioriere fisse o mobili sui balconi o sugli altri sporti di condomini o case plurifamiliari disposte su più piani, misure di sicurezza sul lato esterno del parapetto idonee ad evitare danni per l’eventuale caduta di vasi o piante;
- In caso di presenza di animali domestici fuori da gabbie chiuse, vasche o altri contenitori su balconi di condomini o di case plurifamiliari disposte su più piani, chiusura totale dei balconi fino ad un’altezza di cm 40.